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La Carta BG-BS delle aree protette periurbane

La Carta BG-BS delle aree periurbane

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Reticolarità dei territori

Ovvero il loro essere connessi, non sulla base della prossimità ma sulla costruzione volontaristica di intenti comuni;

Paesaggio

Quale “cartina di tornasole” dell’agire equilibrato, nel rispetto della natura e delle sue dinamiche di resilienza;

Coesione Sociale

Per la condivisione di valori, principi ed obiettivi della protezione ambientale all’interno del progetto dell’abitabilità della terra.

Panoramica della Carta partecipata

La Carta mira a valorizzare il patrimonio naturale, paesaggistico e storico-geografico delle periferie di Bergamo e Brescia, promuovendo una visione di rete e un nuovo equilibrio tra natura e qualità della vita.

I PLIS Aderenti

Sindaci e rappresentanti degli Enti gestori dei Parchi e PLIS di Bergamo e Brescia hanno sottoscritto questa dichiarazione

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Le Aree protette coinvolte

I Parchi di cintura periurbana, svolgono un ruolo cruciale nel definire un nuovo modo di abitare la natura ai margini delle città.

234 Km2

Azioni

La Carta non è solo una dichiarazione d'intenti, ma prospetta un programma operativo concreto

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Le azioni per la valorizzazione delle aree periurbane

Un insieme di interventi volti a restituire centralità alle aree periurbane come luoghi di connessione tra cittadinanza, natura e nuove forme di sviluppo sostenibile

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Parco dei Colli di Bergamo

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Parco dei Colli di Bergamo

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Parco dei Colli di Bergamo

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Parco dei Colli di Bergamo

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Parco dei Colli di Bergamo

Gli aderenti

Una rete di voci e realtà diverse che, collaborando, ridisegnano il legame tra città, natura e comunità.

La struttura associativa

La Carta, per lo sviluppo delle sue finalità e il supporto degli Enti interessati, propone la sottoscrizione di un accordo volto a costituire una struttura associativa.

Visti

L’art. 15 della legge n. 241/1990, rubricato “accordi tra pubbliche amministrazioni”, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - la Legge Regionale Lombardia n. 86/1983 rubricata “Piano regionale delle aree protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale” e, in particolare, gli articoli 16 e ss. che disciplinano i parchi regionali e l’art. 34 che norma i PLIS

Art. 1

Costruzione di un organismo associativo

Le Amministrazioni aderenti concordano nella volontà di costituire un organismo di natura associativa destinato a proporre e condividere con i Parchi e i PLIS le seguenti attività a) il coordinamento per l’avvio delle attività proposte dalla Carta, anche con la promozione di studi e ricerche, da condursi con metodo interdisciplinare e la proposta di adozione di provvedimenti amministrativi e legislativi che risulteranno utili per l’attuazione dei principi della Carta; b) l’individuazione di fonti di finanziamento per la realizzazione delle attività e degli interventi da svolgere; c) il supporto circa l’ottenimento di pareri e consulenze in materie tecniche e giuridiche al fine di promuovere interventi di recupero e valorizzazione, anche a carattere sperimentale, prestando agli Enti o ai privati interessati opera di consulenza e assistenza, sempre nel rispetto delle disposizioni relative agli ordinamenti professionali. d) la fornitura di assistenza operativa ai Parchi e ai PLIS per il monitoraggio del periurbano;  e) la promozione e la sensibilizzazione per il riconoscimento della Carta nelle Province di Bergamo e di Brescia;  f) il coinvolgimento delle Amministrazioni, anche provinciali, per conseguire di sinergie ed economie nello svolgimento – eventualmente con lo strumento della delega di funzioni - delle azioni previste dalla Carta in capo ai Parchi e ai PLIS;  g) la programmazione e il coordinamento delle azioni secondo una scalarità adeguata; h) la raccolta delle segnalazioni dei cittadini sulle azioni da intraprendere per rispettare i principi della Carta suddetta.

Art. 2

Natura temporanea dell’organismo

L’organismo associativo avrà natura temporanea e potrà costituire anche strutture a termine o intermedie, al fine di condurre alla costituzione di un’Agenzia culturale per la conservazione e l’innovazione delle periferie nel segno di un’alleanza con la natura, quale osservatorio per monitorare le iniziative intraprese ed esercitare un controllo di coerenza con i principi della Carta. Gli enti parco e i comuni all’interno dei quali siano presenti aree protette possono aderire anche successivamente al presente accordo.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

Il presente accordo di programma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
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